B-SP3 Costruzioni · Blocco 1/4 (0–4 h) · Slide 34/50

Il PiMUS nella gestione documentale del cantiere

Il piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi, PiMUS, è previsto dall'articolo 134 e dall'articolo 136 del D.Lgs. 81/08, con i contenuti minimi dell'Allegato XXII. A differenza di PSC e POS, non riguarda il cantiere nel suo insieme ma una specifica opera provvisionale. È redatto a cura di una persona competente per conto del datore di lavoro dell'impresa che monta il ponteggio, in funzione della complessità del ponteggio scelto.

Dal punto di vista organizzativo il PiMUS deve essere disponibile in cantiere, insieme all'autorizzazione ministeriale e allo schema tipo del ponteggio e, quando richiesto, al progetto firmato da un ingegnere o architetto abilitato. Il POS dell'impresa che monta il ponteggio richiama il PiMUS; quello delle imprese che lo utilizzano soltanto deve invece indicare le regole d'uso e il divieto di modificarlo.

Nel flusso documentale, il CSE verifica che il PiMUS esista prima dell'inizio del montaggio e che sia coerente con il PSC, ad esempio rispetto alle zone di stoccaggio degli elementi e alla viabilità dei mezzi che li trasportano. Un caso tipico di disallineamento è il cambio di ditta di noleggio del ponteggio a lavori in corso: il nuovo sistema ha un'autorizzazione diversa e richiede un nuovo PiMUS. Gli aspetti tecnici di montaggio, verifica e formazione degli addetti sono trattati nel blocco dedicato alle opere provvisionali. Per questo il CSE deve ricevere copia di ogni revisione del PiMUS prima dell'uso.