Per i lavoratori autonomi l'Allegato XVII richiede l'iscrizione alla camera di commercio con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto, la specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali alle disposizioni del decreto, l'elenco dei DPI in dotazione, gli attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal decreto, e il documento unico di regolarità contributiva.
L'articolo 90 comma 9 lettera a) prevede una procedura semplificata per i cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'Allegato XI: il requisito si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla camera di commercio, del documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al possesso degli altri requisiti previsti dall'Allegato XVII.
La semplificazione riguarda la forma della verifica, non la sostanza dei requisiti. Un'autocertificazione firmata da un autonomo che dichiara di essere formato per l'uso della motosega non esonera il committente se la sua inidoneità era evidente, ad esempio perché si presenta in cantiere senza alcun DPI. Il RSPP può proporre all'azienda committente un modulo di autocertificazione dettagliato, voce per voce, che rende più consapevole chi lo firma e più utile la verifica.