B-SP3 Costruzioni · Blocco 1/4 (0–4 h) · Slide 40/50

Documenti all'ente concedente, DURC e congruità

L'articolo 90 comma 9 lettera c) impone al committente o al responsabile dei lavori di trasmettere all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione relativa all'idoneità tecnico-professionale. Il comma 10 prevede che, in assenza del PSC quando previsto, del fascicolo, della notifica o del DURC, sia sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.

È un meccanismo che lega la sicurezza all'edilizia amministrativa: i lavori non possono legittimamente iniziare senza questi adempimenti. In molti comuni la trasmissione avviene tramite lo sportello unico per l'edilizia, insieme alla comunicazione di inizio lavori.

Accanto al DURC ordinario, dal novembre 2021 è operativa la verifica della congruità dell'incidenza della manodopera nel settore edile, prevista dal DM 143/2021, che si applica ai lavori pubblici e ai lavori privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro. La congruità viene attestata dalla Cassa edile competente sulla base della manodopera denunciata in rapporto al valore dell'opera. È uno strumento contro il lavoro irregolare, che in cantiere si traduce spesso in personale non formato e non sorvegliato. Per il RSPP, controllare periodicamente che le ore denunciate alla Cassa edile corrispondano alle presenze reali è anche una verifica indiretta dell'organizzazione del cantiere.