I crediti vengono decurtati a seguito di provvedimenti definitivi, come sentenze passate in giudicato o ordinanze-ingiunzione divenute definitive. Le decurtazioni più pesanti riguardano gli infortuni imputabili al datore di lavoro, al dirigente o al preposto: 20 crediti in caso di infortunio da cui deriva la morte del lavoratore, 15 crediti per un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, 10 crediti per un'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di 40 giorni. Ulteriori decurtazioni sono collegate alle violazioni elencate nell'allegato al decreto, che comprende tra l'altro omissioni nella valutazione dei rischi, nella redazione dei piani e nella formazione.
Nei casi di infortuni da cui deriva la morte o un'inabilità permanente, l'Ispettorato può disporre la sospensione cautelare della patente, per un periodo fino a dodici mesi. Chi opera senza patente o con un punteggio inferiore a 15 crediti è punito con una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e comunque non inferiore a 6.000 euro, non soggetta alla procedura di diffida, ed è escluso dalla partecipazione ai lavori pubblici per sei mesi.
Il committente o il responsabile dei lavori verifica il possesso della patente nell'ambito della verifica di idoneità. In pratica, il RSPP che supporta un committente aziendale deve inserire la consultazione del portale nella check list d'ingresso, per l'affidataria come per ogni subappaltatore e lavoratore autonomo.