Il Titolo IV del D.Lgs. 81/08 è diviso in due capi. Il Capo I, articoli da 88 a 104, disciplina i soggetti e i documenti del cantiere temporaneo o mobile. Il Capo II, articoli da 105 a 156, contiene invece le norme tecniche per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni e nei lavori in quota, ereditate in gran parte dal vecchio DPR 164/56 e riorganizzate in otto sezioni.
La Sezione I fissa il campo di applicazione e le definizioni (artt. 105-107). La Sezione II raccoglie le disposizioni generali: viabilità, recinzione, luoghi di transito, obblighi per le attrezzature in quota, idoneità delle opere provvisionali, scale, protezione dei posti di lavoro, sistemi anticaduta, accesso con funi e lavori vicino a parti attive (artt. 108-117). La Sezione III riguarda scavi e fondazioni (artt. 118-121), la IV i ponteggi in legname e le altre opere provvisionali (artt. 122-130), la V i ponteggi fissi (artt. 131-138), la VI i ponteggi movibili come cavalletti e trabattelli (artt. 139-140), la VII le costruzioni edilizie (artt. 141-149) e la VIII le demolizioni (artt. 150-156).
Gli allegati collegati vanno tenuti sottomano: l'Allegato XVIII per viabilità, ponteggi e opere provvisionali, il XIX per le verifiche dei ponteggi metallici fissi, il XXI per la formazione dei montatori e degli addetti ai lavori su funi, il XXII per i contenuti del PiMUS e il IX per le distanze dalle linee elettriche. Le definizioni dell'articolo 107 valgono per tutto il capo.