B-SP3 Costruzioni · Blocco 2/4 (4–8 h) · Slide 3/50

Lavoro in quota e gerarchia delle protezioni (artt. 107 e 111)

L'articolo 107 definisce lavoro in quota l'attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile. L'altezza si misura dal piano stabile che sta sotto il lavoratore, e non dal pavimento del fabbricato: chi lavora sul bordo di un solaio a 1,5 metri da una rampa scale aperta che scende per altri due piani è a tutti gli effetti in quota.

L'articolo 111 stabilisce come scegliere le attrezzature. Il datore di lavoro sceglie quelle più idonee a garantire condizioni di lavoro sicure, dando priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali, e dimensiona l'attrezzatura in funzione della natura dei lavori, delle sollecitazioni prevedibili e di una circolazione priva di rischi. Il sistema di accesso, scala, rampa o torre, va scelto considerando la frequenza della circolazione, il dislivello e la durata dell'impiego, e deve permettere l'evacuazione in caso di pericolo imminente.

In pratica la sequenza è sempre la stessa: prima si valuta se il lavoro può essere fatto da terra o con elementi preassemblati a terra e poi sollevati; poi si sceglie una protezione collettiva come ponteggio, parapetto o rete; solo quando queste non sono tecnicamente realizzabili si ricorre ai DPI anticaduta. Un POS che prevede l'imbracatura come unica misura per la posa di un cornicione, senza spiegare perché il ponteggio non è possibile, non rispetta questa gerarchia.