L'articolo 146 riguarda la difesa delle aperture. Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto e tavola fermapiede oppure coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio. Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a 50 centimetri devono essere munite di parapetto normale con arresto al piede o essere convenientemente sbarrate. Rampe e pianerottoli delle scale in costruzione, fino alla posa delle ringhiere, sono invece oggetto dell'articolo 147.
I vani ascensore e i cavedi impiantistici sono le aperture più insidiose perché attraversano tutti i piani: chi cade in un vano ascensore al quarto solaio precipita fino al fondo fossa. La protezione va realizzata a ogni piano, con pannelli fissati o parapetti completi, e mantenuta fino all'installazione delle porte di piano.
Per le coperture dei fori si usano tavolati inchiodati a listelli che impediscono lo scorrimento, oppure pannelli metallici fissati, con la scritta che indica la presenza del foro. Una copertura semplicemente appoggiata, magari un pannello di cassaforma lasciato sopra un passo d'uomo, viene spostata per caso, ed è proprio la sua apparenza di piano calpestabile a renderla pericolosa. Nel POS le aperture vanno censite per ogni piano e assegnate a una squadra che ne mantiene la protezione.