L'articolo 111, comma 3, fissa un principio spesso ignorato: il datore di lavoro dispone l'impiego di una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. La scala, quindi, nasce come mezzo di accesso e diventa posto di lavoro solo se la valutazione lo giustifica.
In cantiere questo significa che posare un tratto di grondaia lungo dieci metri dalla scala, spostandola continuamente, non è ammissibile: serve un ponteggio, un trabattello o una piattaforma. È invece accettabile un intervento puntuale e breve, come fissare una staffa o sostituire una lampada di cantiere, se la scala è idonea e correttamente posizionata.
Le scale portatili devono essere conformi alla UNI EN 131, costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, sufficientemente resistenti e di dimensioni appropriate. L'articolo 113 richiede dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei montanti e, ove necessario, ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori. Nelle scale semplici portatili in legno i pioli devono essere fissati ai montanti mediante incastro. Nel POS conviene elencare le attività in cui la scala è ammessa come posto di lavoro e quelle in cui è usata solo per accedere, così da evitare scelte improvvisate in quota.