L'articolo 119 è la norma chiave per gli scavi stretti. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di 1,50 metri, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, all'applicazione delle necessarie armature di sostegno. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri, così da trattenere il materiale che rotola dal ciglio e segnalare il bordo.
Nello scavo dei cunicoli, salvo che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono predisporsi armature contro il franamento della volta e delle pareti, applicate man mano che procede l'avanzamento. Idonee armature e precauzioni vanno adottate nelle sottomurazioni e quando vicino agli scavi vi siano fabbricati o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite. Nei pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri si dispone un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna, a protezione di chi lavora sul fondo. Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista un'adeguata assistenza all'esterno, e le dimensioni devono permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi.
La soglia di 1,50 metri non autorizza a considerare sicuri gli scavi meno profondi: in terreni sciolti o saturi d'acqua anche una trincea più bassa può franare su chi lavora chino. Il criterio decisivo resta la stabilità del terreno.