L'Allegato VI del D.Lgs. 81/08 richiede di adottare misure perché i carichi non passino sopra luoghi di lavoro non protetti occupati da lavoratori; quando ciò non sia evitabile per il regolare svolgimento del lavoro, vanno definite e applicate procedure appropriate. In cantiere la regola si traduce in tre misure pratiche: pianificare i percorsi del carico, delimitare l'area sottostante durante il sollevamento, proteggere le postazioni fisse che restano necessariamente sotto il raggio della gru.
Per queste ultime l'art. 114 prevede che, quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di carico e sollevamento dei materiali vengono eseguite operazioni a carattere continuativo, come l'impasto di malte e calcestruzzi, si realizzi un solido impalcato sovrastante ad altezza non superiore a 3 metri da terra. Lo stesso principio porta a proteggere con tettoie gli accessi al cantiere e ai baraccamenti posti sotto il raggio d'azione.
Le zone di interdizione dinamiche si gestiscono con transenne mobili, nastri, moviere e soprattutto con la disciplina del personale. L'errore tipico è il lavoratore che passa sotto il carico «perché tanto ci mette un attimo», oppure l'imbracatore che accompagna con le mani un fascio di ferri durante la discesa. Per guidare carichi lunghi o oscillanti si usano funi di guida o aste, mantenendo il corpo fuori dalla proiezione verticale. Quando la gru sorvola la strada pubblica o proprietà di terzi, servono autorizzazioni e misure dedicate, come l'interdizione temporanea al transito.