Il rischio da stress termico ambientale rientra a pieno titolo nella valutazione dell'articolo 28, che riguarda tutti i rischi, e nel Titolo VIII, che include il microclima tra gli agenti fisici. Per i lavoratori dei cantieri all'aperto il calore estivo non è un disagio stagionale, ma un pericolo per la salute che richiede misure programmate.
Negli ultimi anni il quadro si è arricchito di strumenti specifici. Diverse Regioni, tra cui la Toscana, hanno emanato ordinanze estive che vietano il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole nella fascia centrale della giornata, indicativamente tra le 12.30 e le 16, nelle aree e nei giorni in cui il livello di rischio previsto è elevato. Le ordinanze fanno riferimento alle previsioni di stress termico per i lavoratori pubblicate sulla piattaforma Worklimate, sviluppata da INAIL e CNR, che fornisce mappe per diverse tipologie di attività e di esposizione. A livello nazionale, nel 2025 è stato sottoscritto presso il Ministero del Lavoro un protocollo quadro con le parti sociali sulle misure per le emergenze climatiche.
Esiste anche un aspetto economico: l'INPS riconosce la possibilità di ricorrere alla cassa integrazione ordinaria quando le temperature superano i 35 gradi, anche se si tratta di temperature percepite, per le lavorazioni che non possono svolgersi in condizioni di sicurezza.
Il RSPP deve conoscere l'ordinanza della propria Regione e di quelle dove l'impresa opera in trasferta, perché i contenuti e i periodi di validità possono differire.