Il Titolo X del D.Lgs. 81/08 distingue due situazioni molto diverse. Nella prima l'agente biologico viene usato deliberatamente, come in un laboratorio di microbiologia o in un'industria che produce vaccini. Nella seconda l'esposizione è solo potenziale: il lavoratore non manipola volontariamente microrganismi, ma può incontrarli perché sono presenti nelle persone, negli animali o nei materiali con cui lavora. L'assistenza sanitaria e sociosanitaria appartiene a questa seconda categoria, ed è espressamente richiamata nell'Allegato XLIV, che elenca le attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici, tra cui i servizi sanitari comprese le unità di isolamento e post mortem.
La conseguenza pratica è contenuta nell'art. 271, comma 4: per queste attività il datore di lavoro può non applicare alcune disposizioni, cioè gli artt. 273, 274 commi 1 e 2, 275 comma 3 e 279, solo se i risultati della valutazione dimostrano che non sono necessarie. In una RSA questa deroga è raramente sostenibile, perché igiene, misure specifiche per le strutture sanitarie e sorveglianza sanitaria sono proprio il cuore della prevenzione.
Diverso è il caso della comunicazione preventiva all'organo di vigilanza prevista dall'art. 269, che riguarda l'uso deliberato di agenti dei gruppi 2, 3 e 4: una RSA che non ha un laboratorio interno di microbiologia non vi è soggetta. Confondere i due piani porta sia a omissioni sia ad adempimenti inutili.