La Legge 14 agosto 2020, n. 113 contiene disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. Si applica non solo ai medici e agli infermieri, ma anche agli operatori socio-sanitari e a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza o soccorso funzionali a quelle professioni. Il personale di una RSA è quindi incluso a pieno titolo.
Sul piano penale la legge ha introdotto una circostanza aggravante comune, l'art. 61 numero 11-octies del codice penale, per i delitti commessi con violenza o minaccia in danno di questi operatori a causa o nell'esercizio delle loro funzioni. Ha inoltre esteso agli stessi soggetti l'art. 583-quater, che prevede pene più severe per le lesioni gravi e gravissime, e ha reso procedibili d'ufficio le percosse e le lesioni aggravate da tale circostanza. In pratica, non serve più la querela della vittima: la notizia di reato porta all'avvio del procedimento.
Questa modifica ha un risvolto organizzativo concreto. Molti operatori rinunciavano a sporgere querela per timore di ritorsioni o per il rapporto con la famiglia dell'ospite. La procedibilità d'ufficio sposta il peso dalla persona all'istituzione, e la struttura deve avere una procedura che chiarisca chi raccoglie i fatti, chi informa le forze dell'ordine e come si tutela il lavoratore che ha subito l'aggressione, anche nei contatti successivi con l'autore o con i suoi familiari, che possono continuare a frequentare la struttura.