Il D.Lgs. 66/2003 fissa limiti generali che incidono sulla costruzione dei turni. La durata media dell'orario settimanale non può superare le quarantotto ore, straordinari compresi, calcolate su un periodo di riferimento di norma non superiore a quattro mesi. Il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore e a un riposo settimanale di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola coincidente con la domenica, da cumulare con il riposo giornaliero. Quando l'orario giornaliero supera le sei ore spetta una pausa. I contratti collettivi possono prevedere deroghe per i servizi che garantiscono continuità, ma solo a condizione di periodi equivalenti di riposo compensativo.
L'art. 14 stabilisce che la valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni avvenga a cura e a spese del datore di lavoro, tramite il medico competente, prima dell'adibizione al lavoro notturno e poi periodicamente almeno ogni due anni. Se sopravvengono condizioni di salute che rendono il lavoro notturno controindicato, accertate dal medico competente, il lavoratore va assegnato al lavoro diurno in altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili.
Il lavoro notturno è vietato alle lavoratrici dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Non sono obbligati a prestarlo, tra gli altri, la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o il padre convivente in alternativa, il genitore unico affidatario di un figlio convivente con meno di dodici anni e chi ha a carico un soggetto disabile.