Il D.Lgs. 66/2003 recepisce le direttive europee sull'organizzazione dell'orario di lavoro e contiene le regole sul lavoro notturno. Per periodo notturno si intende un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Il turno dalle 21 alle 7 tipico delle RSA ricade quindi pienamente nel periodo notturno.
È lavoratore notturno chi, durante il periodo notturno, svolge almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero in modo normale, oppure chi svolge durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario normale secondo quanto stabilito dai contratti collettivi. In mancanza di disciplina contrattuale, è considerato lavoratore notturno chi svolge lavoro notturno per almeno ottanta giorni lavorativi all'anno, limite riproporzionato in caso di part-time. Un OSS inserito in una rotazione che prevede notti regolari rientra quasi sempre in questa definizione.
La qualificazione ha conseguenze precise. L'orario dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, e per le lavorazioni con rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali individuate secondo le modalità previste dal decreto si applica un limite di otto ore nell'arco di ogni ventiquattro. L'introduzione del lavoro notturno deve inoltre essere preceduta dalla consultazione delle rappresentanze sindacali. Per il servizio di prevenzione, l'elenco dei lavoratori notturni è il dato di partenza per organizzare la sorveglianza sanitaria specifica.