B-SP4 Sanità residenziale · Blocco 3/3 (8–12 h) · Slide 3/50

D.Lgs. 101/2020: principi di giustificazione, ottimizzazione, limiti

La radioprotezione in Italia è disciplinata dal D.Lgs. 101/2020, che ha recepito la Direttiva 2013/59/Euratom e abrogato il precedente D.Lgs. 230/95. Il Titolo VIII del D.Lgs. 81/08 rinvia espressamente a questa normativa speciale, per cui le radiazioni ionizzanti non si valutano con gli strumenti degli agenti fisici ordinari ma con un sistema proprio, fatto di figure abilitate, documenti specifici e comunicazioni alle autorità.

L'intero impianto poggia su tre principi. La giustificazione impone che ogni pratica comportante esposizione produca un beneficio superiore al detrimento: un esame radiologico va prescritto solo se la risposta clinica non è ottenibile con metodi senza radiazioni. L'ottimizzazione, nota con l'acronimo ALARA, richiede di mantenere le dosi al livello più basso ragionevolmente ottenibile tenendo conto di fattori economici e sociali. La limitazione fissa valori massimi che le dosi individuali dei lavoratori e della popolazione non devono superare.

Il decreto disciplina separatamente l'esposizione dei lavoratori e quella medica dei pazienti, che non è soggetta a limiti di dose ma a livelli diagnostici di riferimento e all'obbligo di giustificazione da parte del medico specialista. Per il RSPP la distinzione è importante: il rischio da radiazioni nella valutazione dei rischi riguarda gli operatori, i lavoratori di ditte esterne e i visitatori; la dose al paziente è materia del responsabile dell'impianto radiologico e del fisico medico, non del servizio di prevenzione.