B-SP4 Sanità residenziale · Blocco 3/3 (8–12 h) · Slide 4/50

Esperto di radioprotezione, medico autorizzato e ruolo del RSPP

Il datore di lavoro che svolge attività con radiazioni ionizzanti deve avvalersi di un esperto di radioprotezione, figura abilitata e iscritta in un elenco nazionale con tre gradi di abilitazione crescenti, legati alla complessità delle sorgenti. Il primo grado copre le apparecchiature radiologiche più semplici, il terzo le installazioni più complesse. L'esperto effettua la valutazione di radioprotezione, classifica aree e lavoratori, esegue le verifiche periodiche dell'efficacia delle schermature e degli strumenti, valuta le dosi individuali e redige le relazioni previste. Il suo incarico è formale e accettato per iscritto.

La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti di categoria A spetta al medico autorizzato, anch'esso iscritto in un elenco dedicato, che tiene il documento sanitario personale ed esprime il giudizio di idoneità al lavoro con radiazioni. In molte strutture il medico competente aziendale possiede anche l'autorizzazione, ma le due funzioni restano giuridicamente distinte.

Il RSPP non sostituisce nessuna di queste figure, e un errore frequente è firmare valutazioni di radioprotezione senza averne titolo. Il suo compito è integrare: richiamare nel DVR la relazione dell'esperto, verificare che le misure indicate siano attuate, coordinare la formazione generale con quella specifica, inserire le aree classificate nel piano di emergenza e nella gestione degli appalti. In una RSA che ospita la radiologia domiciliare di un fornitore, il RSPP gestisce l'interferenza ai sensi dell'articolo 26 e chiede al fornitore le evidenze della sua radioprotezione.