B-SP4 Sanità residenziale · Blocco 3/3 (8–12 h) · Slide 26/50

Strutture sanitarie soggette al controllo dei Vigili del Fuoco

Il DPR 151/2011 elenca le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Le strutture sanitarie compaiono al punto 68, che comprende le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno e le case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto, nonché le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale con superficie complessiva superiore a 500 metri quadrati. L'attività è articolata in categorie A, B e C crescenti con il numero di posti letto o la superficie, che determinano il procedimento.

Per le categorie che lo richiedono si presenta al Comando dei Vigili del Fuoco la valutazione del progetto prima della realizzazione o della modifica. Al termine dei lavori si presenta la segnalazione certificata di inizio attività antincendio, con asseverazioni e certificazioni a firma di professionisti. Il rinnovo periodico della conformità antincendio è attestato con la periodicità prevista dal decreto.

Una residenza con 20 posti letto non rientra nell'attività 68, ma non per questo è esente da obblighi: resta soggetta al D.Lgs. 81/08, alla valutazione del rischio incendio secondo il DM 3 settembre 2021 e ai criteri di gestione della sicurezza antincendio. Un errore frequente nelle piccole strutture è aumentare i posti letto con un ampliamento senza accorgersi di superare la soglia: il RSPP deve presidiare ogni progetto di crescita della capacità ricettiva e chiedere una verifica antincendio preventiva.