B-SP5 Chimico-petrolchimico · Blocco 1/4 (0–4 h) · Slide 4/50

Dalla Seveso I alla Seveso III: l'evoluzione del recepimento italiano

La prima direttiva, la 82/501/CEE, fu recepita in Italia con il DPR 175/1988: introduceva la dichiarazione delle attività pericolose e la notifica alle autorità. Il modello era essenzialmente impiantistico e basato su elenchi di processi.

La direttiva 96/82/CE, detta Seveso II, fu attuata con il D.Lgs. 334/1999 e segnò un cambio di filosofia: al centro non c'era più il tipo di impianto ma la quantità di sostanze pericolose presenti. Comparvero la politica di prevenzione, il sistema di gestione della sicurezza, il controllo dell'urbanizzazione, l'effetto domino e il piano di emergenza esterno. La successiva direttiva 2003/105/CE, recepita con il D.Lgs. 238/2005, ampliò il campo di applicazione dopo Enschede, Baia Mare e Tolosa.

La direttiva 2012/18/UE, la Seveso III, si è resa necessaria soprattutto per allineare l'allegato sulle sostanze al Regolamento CLP 1272/2008, che ha sostituito la vecchia classificazione delle direttive sulle sostanze e sui preparati pericolosi. Ha introdotto i termini di stabilimento di soglia inferiore e di soglia superiore, al posto dei riferimenti agli articoli della disciplina precedente. Ha inoltre rafforzato i diritti del pubblico all'informazione, alla partecipazione e all'accesso alla giustizia e ha reso più stringenti le ispezioni.

L'Italia l'ha recepita con il D.Lgs. 26 giugno 2015 n. 105, entrato in vigore il 29 luglio 2015, che ha abrogato il D.Lgs. 334/99 e assorbito in un unico testo molti decreti attuativi prima separati. Chi trova in archivio documenti che citano ancora il 334/99 deve quindi verificarne l'aggiornamento.