B-SP5 Chimico-petrolchimico · Blocco 1/4 (0–4 h) · Slide 6/50

Campo di applicazione e attività escluse dall'articolo 2

Il decreto si applica agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità pari o superiori a quelle indicate nell'Allegato 1. Il criterio è quindi quantitativo e indipendente dal settore: rientrano raffinerie, depositi costieri di carburanti, impianti chimici di sintesi, depositi di GPL, stabilimenti di fitofarmaci, galvaniche di grandi dimensioni, depositi di esplosivi, ma anche magazzini logistici che stoccano prodotti classificati in grandi volumi.

L'articolo 2 elenca invece le esclusioni. Sono fuori dal campo di applicazione gli stabilimenti e i depositi militari, i pericoli legati alle radiazioni ionizzanti, il trasporto di sostanze pericolose su strada, ferrovia, vie navigabili, mare e aria, compreso il deposito temporaneo intermedio e le operazioni di carico e scarico fuori dagli stabilimenti, il trasporto in condotte esterne, lo sfruttamento minerario di esplorazione ed estrazione, le attività offshore e le discariche, salvo specifiche eccezioni previste dal testo.

L'esclusione del trasporto è spesso fraintesa. Il disastro ferroviario di Viareggio del 2009, con il deragliamento di un convoglio di cisterne di GPL, non ricadeva nella disciplina Seveso ma nella normativa sul trasporto di merci pericolose. Invece una cisterna ferma all'interno del perimetro di uno stabilimento soggetto, in attesa di scarico, conta nell'inventario delle sostanze. In sede di sopralluogo conviene quindi chiedere sempre quante autobotti o ferrocisterne sostano mediamente in area.