B-SP5 Chimico-petrolchimico · Blocco 1/4 (0–4 h) · Slide 7/50

Stabilimento, impianto, deposito e gestore: le definizioni base

L'articolo 3 fornisce definizioni che hanno conseguenze pratiche. Lo stabilimento è tutta l'area sotto il controllo di un gestore nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse. L'impianto è un'unità tecnica all'interno di uno stabilimento, in superficie o sotterranea, in cui sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate sostanze pericolose. Il deposito è la presenza di una certa quantità di sostanze pericolose a scopo di immagazzinamento, deposito in custodia o stoccaggio.

Il gestore è la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene lo stabilimento o l'impianto, oppure, se previsto dalla legislazione nazionale, a cui è stato delegato il potere economico o decisionale determinante per l'esercizio tecnico. Non coincide automaticamente con il datore di lavoro del D.Lgs. 81/08, anche se nella maggior parte delle aziende le due figure fanno capo alla stessa persona o allo stesso organo.

Il decreto distingue inoltre lo stabilimento nuovo, quello esistente e l'altro stabilimento, cioè quello che entra nel campo di applicazione o cambia soglia per motivi diversi dalla costruzione, per esempio per una modifica della classificazione CLP di una sostanza. Un caso tipico: un deposito di prodotti chimici che, dopo la riclassificazione di un solvente, supera improvvisamente la soglia inferiore senza aver modificato nulla fisicamente. In questi casi decorrono termini specifici per adempiere.