B-SP5 Chimico-petrolchimico · Blocco 1/4 (0–4 h) · Slide 32/50

Il rapporto di sicurezza: finalità dell'articolo 15

Il rapporto di sicurezza è il documento tecnico più impegnativo della disciplina ed è obbligatorio per gli stabilimenti di soglia superiore. L'articolo 15 ne indica le finalità: dimostrare che il gestore ha messo in atto la politica di prevenzione e un sistema di gestione della sicurezza per la sua applicazione; dimostrare che i pericoli di incidente rilevante e i possibili scenari sono stati individuati e che sono state adottate le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze; dimostrare che progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura connessi al funzionamento presentano una sicurezza e un'affidabilità sufficienti.

Il rapporto deve inoltre dimostrare che sono stati predisposti i piani di emergenza interni e fornire le informazioni che permettono di predisporre il piano di emergenza esterno, oltre a fornire alle autorità competenti elementi sufficienti per decidere sull'insediamento di nuove attività o costruzioni attorno allo stabilimento.

Il verbo chiave è dimostrare. Il rapporto non descrive semplicemente lo stabilimento: argomenta, con dati e analisi, che il rischio è stato ridotto a un livello accettabile. Per questo deve essere coerente con la realtà impiantistica: se riporta un sistema di intercettazione automatica che in campo è stato messo fuori servizio, la dimostrazione crolla.

Il rapporto va riesaminato e, se necessario, aggiornato almeno ogni cinque anni e comunque dopo un incidente rilevante, in seguito a modifiche o a nuove conoscenze tecniche.