B-SP5 Chimico-petrolchimico · Blocco 1/4 (0–4 h) · Slide 39/50

Il piano di emergenza interno: obbligo e finalità

L'articolo 20 impone al gestore degli stabilimenti di soglia superiore di predisporre un piano di emergenza interno, detto PEI. Il piano è redatto per controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni; per mettere in atto le misure necessarie per proteggere salute e ambiente dalle conseguenze degli incidenti rilevanti; per informare adeguatamente i lavoratori e i servizi o le autorità locali competenti; per provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente.

Il PEI non coincide con il piano di emergenza ed evacuazione richiesto dal D.Lgs. 81/08 e dal DM 02/09/2021, anche se i due documenti devono essere integrati. Il primo è costruito sugli scenari incidentali del rapporto di sicurezza e contiene misure tecniche di controllo dell'evento, come l'attivazione delle intercettazioni, il raffreddamento dei serbatoi adiacenti o l'abbattimento di una nube con barriere d'acqua; il secondo riguarda soprattutto la protezione e l'evacuazione delle persone.

Il gestore trasmette al Prefetto e alle altre autorità le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterno. Il PEI deve essere coerente con quest'ultimo: i livelli di allarme interni devono corrispondere ai livelli di attivazione esterni.

Un piano efficace è leggibile nei primi minuti di un evento: schede operative per ruolo e per scenario, con poche azioni chiare, valgono più di un volume di centinaia di pagine consultabile solo a emergenza finita.