B-SP5 Chimico-petrolchimico · Blocco 4/4 (12–16 h) · Slide 48/50

Deposito temporaneo, registri, formulari e RENTRI

Prima della raccolta i rifiuti vengono raggruppati nel luogo di produzione in un deposito temporaneo, disciplinato dall'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006. Le condizioni principali sono la raccolta e l'avvio a recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità, oppure quando il quantitativo raggiunge 30 metri cubi, di cui al massimo 10 di rifiuti pericolosi, e in ogni caso entro un anno; la suddivisione per categorie omogenee; il rispetto delle norme tecniche e di quelle sulle sostanze pericolose contenute.

Dal punto di vista della sicurezza il deposito è un luogo di lavoro con rischi propri: contenitori adatti e chiusi, etichettati con codice e caratteristiche di pericolo, bacini di contenimento sotto i liquidi, separazione tra rifiuti incompatibili come acidi e basi o ossidanti e infiammabili, ventilazione, protezione dalle intemperie, kit antisversamento, estintori e accesso controllato.

La tracciabilità si basa sul registro cronologico di carico e scarico dell'articolo 190, sul formulario di identificazione del rifiuto dell'articolo 193 e sul Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, il RENTRI, introdotto con il DM 59/2023, che ha reso progressivamente obbligatori l'iscrizione e la tenuta digitale dei documenti. I rifiuti pericolosi sono spesso anche merci pericolose ai fini ADR: il documento di trasporto deve allora riportare la parola rifiuto prima della designazione, e il produttore assume il ruolo di speditore con i relativi obblighi.