Agricoltura e pesca – Schede pratiche · 30/30

Organizzare il servizio di prevenzione in una cooperativa di pesca

Una cooperativa che riunisce trenta pescatori, soci di sei imbarcazioni diverse, gestisce in comune anche un capannone per le attrezzature e un punto vendita. Fino a oggi ogni armatore si è occupato di sicurezza in modo autonomo, ma dopo un'ispezione la cooperativa scopre di non avere un documento di valutazione per le attività comuni né un RSPP designato.

Il D.Lgs. 81/08 considera i soci lavoratori come lavoratori a tutti gli effetti e il presidente, che ha i poteri decisionali e di spesa, assume il ruolo di datore di lavoro per le attività della cooperativa. L'art. 17 gli impone due obblighi non delegabili: la valutazione dei rischi con elaborazione del documento e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Servono anche la nomina del medico competente quando è prevista la sorveglianza sanitaria, gli addetti alle emergenze e la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, eletto o territoriale.

Il nuovo RSPP esterno mappa le attività comuni, come il capannone, la vendita e il trasporto, distinguendole da quelle svolte a bordo, che restano nella sfera dell'armatore. Organizza un incontro con i comandanti per definire come scambiarsi informazioni, propone un calendario formativo conforme all'Accordo Stato-Regioni del 2025 e individua i preposti per ciascuna area. Il presidente approva il piano, stanzia un budget annuale e lo presenta in assemblea.

Come ripartireste le responsabilità tra cooperativa e singoli armatori per le attività svolte in comune?