Sanità residenziale – Schede pratiche · 23/30

Coordinatrice infermieristica e ruolo di preposto

Una coordinatrice infermieristica di una RSA con settanta posti letto organizza turni, assegna i compiti agli operatori e controlla l'assistenza. Non ha mai ricevuto una nomina formale né una formazione specifica sulla sicurezza. Dopo un infortunio durante una movimentazione eseguita senza sollevatore, l'organo di vigilanza le chiede perché non sia intervenuta.

L'art. 2 del D.Lgs. 81/08 definisce il preposto come chi, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri ricevuti, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive. Il ruolo discende dalle funzioni effettivamente svolte, anche senza nomina, come chiarisce l'art. 299. Dopo le modifiche del 2021, l'art. 18 obbliga il datore di lavoro a individuare i preposti e l'art. 19 attribuisce loro il dovere di intervenire per modificare i comportamenti non conformi e, se necessario, di interrompere l'attività. La formazione specifica e il suo aggiornamento periodico seguono l'Accordo Stato-Regioni del 2025.

L'RSPP propone al datore di lavoro di formalizzare l'individuazione di tutte le coordinatrici come preposte, con una lettera che descriva compiti e poteri. Organizza il corso preposti con esempi tratti dalla vita di reparto: come richiamare un operatore che non usa gli ausili, come segnalare un'attrezzatura guasta, come gestire il rifiuto di un DPI. Viene definito un canale diretto per segnalare al datore di lavoro le carenze che la coordinatrice non può risolvere da sola.

Quali strumenti concreti servono a un preposto per poter davvero interrompere un'attività pericolosa?