In un grande polo petrolchimico convivono dieci società diverse, ciascuna con il proprio datore di lavoro, che condividono servizi comuni come rete antincendio, pontili, viabilità e torce. Nell'area operano mediamente oltre mille persone tra dipendenti e appaltatori, e i rappresentanti dei lavoratori delle singole aziende lamentano di non avere voce sui rischi comuni.
L'articolo 49 del D.Lgs. 81/08 prevede il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo in contesti come porti, centri intermodali, impianti siderurgici, grandi cantieri e realtà con complesse problematiche di interferenza tra lavorazioni e un numero di addetti mediamente operanti nell'area superiore a cinquecento. Questa figura viene individuata tra i rappresentanti delle aziende operanti nel sito, con modalità definite dalla contrattazione collettiva, e coordina l'attività dei colleghi. Il suo ruolo integra, senza sostituirlo, quello dei rappresentanti aziendali.
Gli RSPP delle società del polo costituiscono un tavolo permanente per i rischi comuni, come la gestione delle emergenze di area e la circolazione dei mezzi, e invitano il rappresentante di sito alle riunioni. I datori di lavoro condividono un regolamento di sito che definisce informazioni da scambiare e procedure comuni. I preposti delle diverse società conoscono i referenti delle aziende confinanti e i canali per segnalare un'anomalia che riguarda un impianto vicino.
Quali argomenti mettereste all'ordine del giorno della prima riunione del tavolo di sito?