Aggiornamento – Schede pratiche · 25/40

Lavoro in solitario per i tecnici della rete idrica

Un'azienda che gestisce la rete idrica di diversi comuni montani, con sessanta dipendenti, invia spesso un solo tecnico a controllare serbatoi, pozzetti e stazioni di sollevamento in zone isolate, a volte di notte durante la reperibilità. Uno di loro scivola su una scala bagnata in un serbatoio e resta a terra con una caviglia fratturata per tre ore, senza copertura telefonica.

Il Testo unico non vieta in generale il lavoro in solitario, ma l'articolo 28 impone di valutare tutti i rischi, compresi quelli legati all'organizzazione del lavoro, e l'articolo 15 chiede misure che tengano conto delle condizioni reali. Il decreto ministeriale 388 del 2003 prevede, per chi lavora in luoghi isolati, un mezzo di comunicazione idoneo per attivare il sistema di emergenza. Alcune attività, come l'ingresso in ambienti confinati, non possono mai essere svolte da soli, come si ricava dal DPR 177 del 2011 e dalle buone prassi.

L'ASPP classifica gli interventi in base al rischio: alcuni restano possibili per un singolo operatore, altri richiedono sempre due persone. Propone dispositivi di allarme personale con rilevamento di caduta e assenza di movimento, una procedura di chiamata periodica alla centrale operativa e una mappa delle zone senza copertura, per le quali prevede ricetrasmittenti o la presenza di un collega. Il responsabile della reperibilità, come preposto, verifica le chiamate di controllo e attiva i soccorsi se un tecnico non risponde nei tempi previsti.

Ogni quanto tempo dovrebbe avvenire il contatto con un tecnico isolato, e chi deve decidere se il ritardo merita un intervento?