In un polo logistico conto terzi con novanta operatori su tre turni, i capiturno coordinano carico e scarico ma nessuna lettera di nomina li ha mai individuati come preposti. Durante un sopralluogo l'RSPP osserva carrellisti che transitano con il forcale alzato e un caposquadra che, pur vedendo la scena, prosegue a smistare documenti di trasporto.
Dal 2021 l'articolo 18, comma 1, lettera b-bis, obbliga il datore di lavoro a individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza. L'articolo 19 precisa che il preposto deve intervenire per modificare i comportamenti non conformi e, se necessario, interrompere l'attività del lavoratore, segnalando le carenze ai superiori. Il preposto di fatto resta comunque titolare degli obblighi in base al principio di effettività dell'articolo 299, quindi l'assenza di nomina non protegge nessuno, ma aumenta la confusione.
L'RSPP propone una mappatura dei ruoli per turno e per area, con nomine scritte che indichino perimetro e poteri reali. Il datore di lavoro formalizza le individuazioni e prevede, come consentito dalla contrattazione, un eventuale emolumento. I nuovi preposti seguono il percorso previsto dall'Accordo 2025 e ricevono una semplice check list di vigilanza quotidiana, mentre l'ASPP verifica a campione nei mesi successivi che le segnalazioni arrivino davvero.
Spunto per il gruppo: come si dimostra, in modo documentato ma non burocratico, che un preposto ha effettivamente esercitato la vigilanza durante il proprio turno?