Uno stabilimento che produce vernici industriali, sessanta dipendenti tra produzione, laboratorio e magazzino, riceve da un fornitore la nuova scheda di sicurezza di un solvente: la classificazione è cambiata e ora compare un'indicazione di pericolo per la tossicità specifica per organi bersaglio. Le schede in reparto sono però quelle vecchie e la valutazione del rischio chimico non è stata toccata.
Il Titolo IX, Capo I, del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di valutare i rischi derivanti dagli agenti chimici pericolosi tenendo conto delle informazioni fornite dal produttore, in particolare la scheda di sicurezza prevista dal Regolamento REACH. Le etichette seguono il Regolamento CLP. L'articolo 223 chiede di aggiornare la valutazione in caso di mutamenti, e l'articolo 227 lega informazione e formazione dei lavoratori alle schede disponibili.
L'ASPP crea un flusso di ricevimento delle schede che passa dall'ufficio acquisti al servizio di prevenzione, con confronto tra versione vecchia e nuova. L'RSPP aggiorna la valutazione, verifica con misure ambientali se i valori limite sono rispettati e valuta con il medico competente l'eventuale sorveglianza sanitaria. Il datore di lavoro approva la sostituzione del solvente dove tecnicamente possibile, mentre i preposti sostituiscono le schede in reparto e controllano l'uso corretto delle aspirazioni localizzate.
Proviamo a ragionare: in quali casi la sostituzione di un prodotto pericoloso è davvero praticabile, e come si documenta quando invece non lo è?