Una ristrutturazione di una palazzina di quattro piani coinvolge un'impresa affidataria e cinque subappaltatrici per demolizioni interne, impianti, cappotto e serramenti. Il coordinatore per l'esecuzione rileva che due POS sono copie generiche, privi dei nominativi degli addetti all'emergenza, e che un subappaltatore arrivato in corsa non ha mai consegnato la documentazione.
Il Titolo IV del D.Lgs. 81/08 distribuisce le responsabilità: il committente o il responsabile dei lavori verifica l'idoneità tecnico professionale secondo l'allegato XVII, il coordinatore redige il PSC e verifica l'idoneità dei POS ai sensi dell'articolo 92, l'impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei subappalti come previsto dall'articolo 97. Dal 2024 l'articolo 27 richiede inoltre la patente a crediti per le imprese che operano nei cantieri temporanei o mobili, salvo le esclusioni previste.
L'RSPP dell'impresa affidataria rivede i POS dei subappaltatori prima di inoltrarli al coordinatore e organizza un incontro di avvio per ogni nuova impresa. Il datore di lavoro dell'affidataria sospende l'ingresso di chi non è in regola, mentre il preposto di cantiere controlla ogni mattina le presenze rispetto agli elenchi autorizzati. Il coordinatore annota le verifiche e, se necessario, propone al committente la sospensione o l'allontanamento.
Tema da approfondire: come dovrebbe comportarsi l'affidataria se un subappaltatore regolare sulla carta mostra in cantiere comportamenti ripetutamente pericolosi?