Aggiornamento – Schede pratiche · 7/80

Lavoro agile in uno studio di consulenza: informativa e postazioni

Uno studio di consulenza fiscale con trentacinque collaboratori ha introdotto il lavoro agile due giorni a settimana. Gli accordi individuali sono stati firmati, ma l'informativa sui rischi è un modulo scaricato dal web, nessuno ha chiesto dove e come lavorino le persone a casa e alcuni dipendenti segnalano dolori cervicali dovuti al portatile usato sul tavolo della cucina.

La Legge 81 del 2017, all'articolo 22, prevede che il datore di lavoro garantisca la salute e la sicurezza del lavoratore agile e consegni, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta sui rischi generali e specifici. Dal canto suo, chi lavora da remoto deve collaborare applicando le misure indicate. Resta applicabile, per quanto compatibile, il Titolo VII del D.Lgs. 81/08 sui videoterminali, e l'attività da remoto va considerata nella valutazione dei rischi.

L'RSPP prepara un'informativa calibrata sulle attività reali dello studio, con indicazioni pratiche su luce, sedute, uso di schermo e tastiera esterni, pause e diritto alla disconnessione. Il datore di lavoro fornisce un monitor e una tastiera a chi lo richiede e aggiorna il documento di valutazione. Il responsabile dell'area operativa, in qualità di preposto, programma riunioni che non saturino le giornate in remoto, e il medico competente riceve l'elenco dei lavoratori agili per tenerne conto nelle visite.

Vi chiedo di valutare: fino a che punto può spingersi il datore di lavoro nel verificare le condizioni del luogo scelto dal lavoratore senza invaderne la sfera privata?