Uno studio di architettura e ingegneria con venticinque progettisti lavora con doppio monitor, software di modellazione tridimensionale e scadenze serrate. La valutazione del rischio videoterminali si limita a una checklist compilata anni fa, mentre diversi tecnici superano abitualmente le otto ore al giorno davanti allo schermo e non effettuano pause.
Il Titolo VII del D.Lgs. 81/08 definisce lavoratore addetto chi usa un videoterminale in modo sistematico o abituale per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni. L'articolo 175 prevede, in assenza di diversa disposizione contrattuale, una pausa o un cambiamento di attività di quindici minuti ogni centoventi di applicazione continuativa. L'articolo 176 regola la sorveglianza sanitaria, con periodicità biennale per chi ha prescrizioni o compie cinquant'anni e quinquennale negli altri casi. L'allegato XXXIV fissa i requisiti minimi della postazione.
L'ASPP effettua un sopralluogo postazione per postazione, misura gli illuminamenti e verifica distanza e altezza dei monitor rispetto agli occhi. L'RSPP aggiorna la valutazione, includendo il carico mentale delle consegne. Il datore di lavoro acquista bracci regolabili e sedute conformi, e i capi progetto, con funzione di preposti, inseriscono le pause nella pianificazione delle revisioni invece di lasciarle alla buona volontà dei singoli.
Mettiamoci alla prova: quali segnali, nelle visite del medico competente, dovrebbero spingere l'RSPP a rivedere la progettazione delle postazioni?