Un'azienda che lavora lamiere per conto terzi, cinquanta addetti, ha sostituito una cesoia con un impianto di taglio laser in fibra. La macchina è chiusa in cabina, ma per velocizzare le operazioni gli operatori aprono spesso il portello durante le prove di centratura, bypassando un interruttore di sicurezza con un magnete. Nel reparto adiacente si salda ad arco senza schermi.
Il Capo V del Titolo VIII disciplina le radiazioni ottiche artificiali, sia coerenti come i laser sia non coerenti come quelle prodotte dalla saldatura ad arco. L'articolo 216 richiede di valutare ed eventualmente misurare i livelli, utilizzando per i laser la classificazione secondo la norma tecnica di settore. L'articolo 217 indica misure per ridurre l'esposizione, compresi schermi, segnaletica e delimitazione delle aree. Eludere un dispositivo di sicurezza è inoltre vietato ai lavoratori dall'articolo 20 e va impedito da chi vigila.
L'RSPP verifica con il costruttore la classe del laser in condizioni normali e durante la manutenzione, quando la classe effettiva può essere superiore. Il datore di lavoro fa ripristinare l'interblocco, valuta un interruttore a prova di manomissione e installa tende schermanti attorno alle postazioni di saldatura. Il capo reparto, quale preposto, interviene subito su chi rimuove le protezioni e lo segnala, mentre un tecnico formato viene incaricato delle operazioni con cabina aperta.
Da discutere: perché un lavoratore esperto arriva a manomettere un dispositivo di sicurezza, e quale lettura organizzativa dovrebbe dare l'RSPP al fenomeno?