Aggiornamento – Schede pratiche · 30/80

Giudizio di inidoneità parziale in un'azienda di trasporti

Un'azienda di autotrasporto merci con cento autisti e un magazzino interno riceve dal medico competente un giudizio di idoneità con limitazioni per un autista che non può più sollevare carichi superiori a una certa soglia. Il responsabile del personale propone di tenerlo comunque alla guida, chiedendo ai clienti di farsi carico dello scarico, ma senza alcuna garanzia scritta.

L'articolo 41 del D.Lgs. 81/08 disciplina la sorveglianza sanitaria e i possibili giudizi: idoneità, idoneità parziale con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea o permanente. Contro il giudizio il lavoratore e il datore di lavoro possono ricorrere all'organo di vigilanza territorialmente competente entro trenta giorni. L'articolo 42 impone di attuare le misure indicate dal medico e, ove possibile, adibire il lavoratore a mansioni equivalenti o inferiori, mantenendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

L'RSPP analizza i giri di consegna e individua quelli in cui lo scarico avviene con sponda idraulica, transpallet elettrico o personale del destinatario, documentato negli accordi con i clienti. Il datore di lavoro assegna l'autista a quelle tratte e informa per iscritto il medico competente della soluzione adottata. Il responsabile dei trasporti, nel ruolo di preposto, verifica che le limitazioni siano rispettate anche nelle sostituzioni urgenti, dove il rischio di deroghe è maggiore.

Proviamo a immaginare: cosa accade se, in una giornata di emergenza, il preposto assegna l'autista a un giro senza ausili e si verifica un infortunio?