Aggiornamento – Schede pratiche · 31/80

Alcol e sostanze negli autisti di mezzi pesanti

Una ditta di movimento terra e trasporto inerti, sessanta dipendenti, impiega autisti di autocarri con patente C. Un preposto nota che un autista, al rientro dalla pausa pranzo, ha l'alito che sa di alcol e un'andatura incerta, ma lo lascia ripartire perché il cantiere attende il materiale. Nel pomeriggio il mezzo esce di strada in una curva, senza feriti per fortuna.

L'articolo 41, comma 4, del D.Lgs. 81/08 prevede che nei casi previsti dalla normativa la sorveglianza sanitaria sia finalizzata anche alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope. Per l'alcol, la Legge 125 del 2001 e il provvedimento del 2006 individuano le attività ad elevato rischio di infortuni nelle quali vige il divieto di assunzione e somministrazione. Per le sostanze stupefacenti, l'intesa del 2007 individua le mansioni soggette ad accertamenti. La guida di mezzi pesanti rientra tra queste attività.

L'RSPP redige una procedura scritta che descrive cosa fare in caso di sospetta alterazione: allontanamento immediato dalla mansione, accompagnamento e coinvolgimento del medico competente. Il datore di lavoro rende noto a tutti il divieto e il programma di controlli. Il preposto, formato sui segnali da riconoscere, sa di avere il dovere di fermare l'autista, come previsto dall'articolo 19. Il medico competente gestisce gli accertamenti e i percorsi di supporto, nel rispetto della riservatezza.

Su cosa riflettere: quali timori potrebbero frenare un preposto dal fermare un collega che conosce bene, e come può l'azienda sostenerlo in quella scelta?