Un'impresa di calcestruzzi con quaranta dipendenti fornisce autopompe con operatore per getti in cantieri residenziali. In un piccolo cantiere di campagna la piazzola indicata dall'impresa esecutrice si trova sotto una linea elettrica aerea di media tensione. L'operatore, pressato dai tempi del getto, ritiene di poter manovrare il braccio con attenzione senza avvicinarsi troppo ai conduttori.
L'articolo 83 del D.Lgs. 81/08 vieta di eseguire lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanze inferiori a quelle indicate nella tabella dell'allegato IX, che crescono con la tensione, salvo l'adozione di misure organizzative e procedurali idonee secondo le norme tecniche. Valutare a occhio la distanza dei conduttori è notoriamente inaffidabile e il braccio può oscillare o allungarsi oltre il previsto. Nei cantieri il rischio va affrontato nel PSC e nei POS, coordinando impresa esecutrice e noleggiatore.
L'RSPP dell'impresa di calcestruzzi introduce una scheda di sopralluogo preventivo, da compilare con il cliente prima dell'invio dell'autopompa, che individua linee aeree e alternative di posizionamento. Il datore di lavoro stabilisce che, in caso di distanze insufficienti, si chiede all'ente gestore la messa fuori tensione o si rinuncia al getto con la pompa. L'operatore ha l'autorità di non piazzare il mezzo e di avvisare il preposto dell'impresa esecutrice, che sospende la lavorazione.
Vi domando: come proteggereste l'operatore dalla pressione commerciale quando decide di rifiutare una piazzola pericolosa?