Una falegnameria che produce arredi su misura, con venticinque addetti, lavora prevalentemente rovere e faggio. Le macchine sono collegate a un impianto di aspirazione centralizzato, ma la levigatura delle ante avviene su un banco manuale privo di captazione. Il medico competente segnala all'RSPP che nel DVR il rischio da polveri è trattato solo come rischio chimico generico, senza alcun riferimento agli agenti cancerogeni.
Le polveri di legno duro sono comprese nell'allegato XLII del D.Lgs. 81/08 tra i processi che espongono ad agenti cancerogeni, e l'allegato XLIII ne fissa un valore limite di esposizione. Si applica quindi il Titolo IX, Capo II: la valutazione specifica dell'articolo 236, la gerarchia delle misure dell'articolo 235 con priorità alla riduzione alla fonte e ai sistemi chiusi o aspirati, la sorveglianza sanitaria e l'iscrizione degli esposti nel registro previsto dall'articolo 243, con le comunicazioni all'INAIL.
L'RSPP propone misurazioni ambientali e personali dell'esposizione e l'installazione di un banco aspirante per la levigatura, oltre alla dotazione di levigatrici con aspirazione integrata. Il datore di lavoro aggiorna il DVR, istituisce il registro con il medico competente e vieta la pulizia con aria compressa, sostituita da aspiratori adeguati. Il preposto verifica l'uso dei facciali filtranti durante le operazioni residue e la chiusura delle serrande inutilizzate.
Da discutere: come spieghereste a un artigiano esperto, abituato da sempre a lavorare così, che quella polvere è un cancerogeno?