Una società di controlli non distruttivi con venticinque tecnici esegue radiografie con sorgenti radioattive sulle saldature di tubazioni in cantieri petrolchimici, spesso di notte per ridurre la presenza di altre persone. In un cantiere un operaio di un'altra impresa entra nell'area delimitata durante un'esposizione, perché le barriere erano state spostate per far passare un mezzo e nessuno lo aveva avvertito.
Il D.Lgs. 101 del 2020 regola l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: il datore di lavoro si avvale di un esperto di radioprotezione, classifica i lavoratori esposti nelle categorie A e B, delimita e segnala le zone controllate e sorvegliate, assicura la sorveglianza dosimetrica e, per i lavoratori di categoria A, la sorveglianza medica da parte di un medico autorizzato. Quando si opera presso terzi, l'articolo 26 del D.Lgs. 81/08 impone il coordinamento con il committente e le altre imprese.
L'RSPP, con l'esperto di radioprotezione, rivede la procedura: avviso preventivo al committente e alle imprese presenti, barriere fisiche presidiate, segnalazione luminosa e acustica durante l'esposizione, verifica con il monitore di radiazioni prima di ogni accesso. Il datore di lavoro dota ogni squadra di due operatori qualificati e di dosimetri a lettura diretta con allarme. Il capo squadra non avvia l'esposizione finché l'area non risulta libera.
Considerate questo: chi, tra committente e ditta di controlli, deve garantire che nessuno attraversi l'area durante l'esposizione?