In una galvanica conto terzi con trentacinque addetti si lavora con bagni di nichelatura e cromatura, acidi forti e sgrassanti. La valutazione del rischio chimico è stata fatta anni fa con un modello a punteggio che classificava quasi tutte le mansioni come rischio irrilevante per la salute. Un nuovo medico competente, esaminando le schede di sicurezza aggiornate, contesta il risultato e chiede misurazioni.
Il Capo I del Titolo IX del D.Lgs. 81/08 chiede di valutare proprietà pericolose, livello, tipo e durata dell'esposizione, valori limite e effetti delle misure adottate, secondo l'articolo 223. I modelli a punteggio sono strumenti di prima stima, ma l'articolo 225 prevede la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, salvo che si dimostri con altri mezzi un adeguato livello di protezione. Alcuni composti del nichel e il cromo esavalente rientrano inoltre tra i cancerogeni, con l'applicazione del Capo II.
L'RSPP affida a un laboratorio una campagna di campionamenti personali sulle postazioni ai bagni e rielabora la valutazione distinguendo gli agenti cancerogeni dagli altri. Il datore di lavoro potenzia le aspirazioni a bordo vasca, valuta processi alternativi al cromo esavalente e aggiorna la sorveglianza sanitaria con il medico. Il preposto controlla che coperchi e aspirazioni restino attivi e che i guanti siano quelli indicati nelle schede di sicurezza.
Ragioniamo insieme: in quali casi il risultato di un algoritmo dovrebbe insospettire chi lo applica anziché rassicurarlo?