In un'azienda di spedizioni con centoventi dipendenti, l'ufficio del personale riceve dal medico competente i giudizi di idoneità e, per comodità, li inoltra via email ai responsabili di reparto, mettendo in copia diverse persone. In uno dei documenti compare anche una nota sulla patologia del lavoratore, che si lamenta con l'RLS.
I dati relativi alla salute appartengono alle categorie particolari dell'articolo 9 del Regolamento UE 2016/679, con tutele rafforzate. Il D.Lgs. 81/08 assegna al medico competente la custodia della cartella sanitaria e di rischio, secondo l'articolo 25, mentre al datore di lavoro viene comunicato il giudizio di idoneità con eventuali limitazioni o prescrizioni, previsto dall'articolo 41, non la diagnosi. La gestione organizzativa della sicurezza richiede quindi alcune informazioni, ma solo quelle strettamente necessarie e solo a chi deve utilizzarle.
L'RSPP, con il responsabile della protezione dei dati e il medico competente, ridefinisce il flusso: il medico trasmette solo il giudizio, l'ufficio del personale lo archivia in un'area riservata e comunica al preposto interessato soltanto le limitazioni operative. Viene rivisto il modello di giudizio per eliminare ogni riferimento clinico. Il datore di lavoro avvia la gestione della violazione secondo le regole del regolamento, e i responsabili di reparto ricevono una breve formazione su cosa possono conoscere e conservare.
Proposta di discussione: come si concilia la necessità del preposto di conoscere le limitazioni di un lavoratore con il diritto alla riservatezza di quest'ultimo?