In un pastificio con novanta addetti, l'RLS chiede da mesi di essere consultato sulle modifiche ai turni e sull'introduzione di una nuova linea di essiccazione. La direzione lo convoca solo a cose fatte e lo considera un ostacolo. L'RLS annuncia che si rivolgerà all'organo di vigilanza, e il clima si fa teso.
L'articolo 50 del D.Lgs. 81/08 attribuisce all'RLS il diritto di essere consultato preventivamente e tempestivamente sulla valutazione dei rischi, sull'individuazione e programmazione delle misure di prevenzione, sulla designazione degli addetti e sull'organizzazione della formazione. Lo stesso articolo gli consente di fare ricorso alle autorità competenti quando ritiene che le misure adottate non siano idonee. Ignorare la consultazione è una violazione, ma è anche un errore strategico, perché rinuncia al contributo di chi conosce il lavoro reale.
L'RSPP, che ha rapporti di fiducia con entrambe le parti, propone un incontro in cui ciascuno espone le proprie preoccupazioni. Fa emergere che la direzione teme ritardi nei progetti e l'RLS teme di non contare nulla. Suggerisce una procedura semplice: calendario dei progetti in corso condiviso con l'RLS, consultazione documentata con un termine ragionevole per le osservazioni, risposta scritta della direzione. Il datore di lavoro accetta, e i responsabili di reparto vengono informati che l'RLS può accedere ai luoghi di lavoro come previsto dalla legge.
Vi propongo questa riflessione: in quali situazioni l'RSPP può davvero fare da mediatore tra RLS e direzione, e quando invece rischia di perdere credibilità con entrambi?