Modulo A – Schede tematiche · 2/20

Pulizie in appalto negli uffici: committente e appaltatore

Una società di consulenza informatica, con ottanta dipendenti distribuiti su tre piani di un edificio direzionale, affida le pulizie serali a un'impresa esterna. Nessuno ha mai scambiato informazioni sui rischi: gli addetti alle pulizie entrano nel locale server, usano prese multiple sotto le scrivanie e non conoscono le vie di esodo né il sistema di allarme.

L'articolo 26 del D.Lgs. 81/08 obbliga il committente a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore, a fornire informazioni dettagliate sui rischi dell'ambiente e sulle misure di emergenza, a promuovere cooperazione e coordinamento. Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze va redatto salvo le esclusioni del comma 3-bis, come i servizi di natura intellettuale, le mere forniture o i lavori di durata non superiore a cinque uomini-giorno senza rischi particolari. Nel contratto vanno indicati i costi della sicurezza, che non sono soggetti a ribasso.

L'RSPP del committente predispone il documento sulle interferenze, individua le aree ad accesso limitato e organizza un incontro con il responsabile dell'impresa di pulizie. Il datore di lavoro fa inserire nel contratto gli impegni reciproci e i costi della sicurezza; l'appaltatore forma i propri addetti sulle procedure di emergenza dell'edificio. Il facility manager, che svolge il ruolo di preposto per il committente, verifica a campione il rispetto delle regole concordate.

Chi dovrebbe intervenire, e come, se il facility manager notasse un addetto dell'impresa esterna che opera in modo pericoloso nel locale server?