Modulo A – Schede tematiche · 10/20

RSPP esterno per una rete di studi dentistici

Una società che gestisce sei studi odontoiatrici in diverse città, con circa cinquanta tra assistenti, igienisti e personale di segreteria, affida l'incarico di RSPP a un consulente esterno. Nel primo incontro il direttore sanitario gli chiede soltanto di firmare il documento di valutazione già preparato da un collega, senza visitare gli studi.

L'articolo 33 del D.Lgs. 81/08 assegna al servizio di prevenzione compiti precisi: individuare e valutare i fattori di rischio, elaborare le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo, predisporre le procedure di sicurezza, proporre i programmi di informazione e formazione, partecipare alle consultazioni e alla riunione periodica. Firmare un documento senza aver mai visto i luoghi non è compatibile con questi compiti. Negli studi sono presenti rischi biologici, chimici da disinfettanti e amalgame, oltre alle radiazioni ionizzanti delle apparecchiature radiografiche, regolate dal D.Lgs. 101 del 2020 con il supporto dell'esperto di radioprotezione.

Il consulente accetta l'incarico solo dopo aver concordato un sopralluogo in ogni sede e un calendario di incontri. Coordina il proprio lavoro con il medico competente e con l'esperto di radioprotezione, verifica la gestione degli strumenti taglienti e la sterilizzazione. Il datore di lavoro mette a disposizione tempo e documenti; in ogni studio un'assistente senior viene individuata come preposta e riferimento per le segnalazioni.

Quali condizioni porreste, da RSPP esterni, prima di accettare un incarico presso un'organizzazione con più sedi distanti tra loro?