Una lavanderia industriale impiega sessantacinque addetti tra smistamento della biancheria sporca, lavaggio, stiro e piegatura. Durante la visita periodica il medico competente esprime per un operatore dello smistamento un giudizio di idoneità parziale, con divieto di sollevare carichi superiori a pochi chilogrammi e di mantenere posture flesse prolungate. Il capo reparto non sa dove ricollocarlo.
L'articolo 41 del D.Lgs. 81/08 regola la sorveglianza sanitaria e i giudizi del medico competente: il lavoratore può risultare idoneo, idoneo in parte con limitazioni o prescrizioni, oppure non idoneo in via temporanea o definitiva. Contro il giudizio è ammesso ricorso all'organo di vigilanza territorialmente competente entro trenta giorni. L'articolo 42 stabilisce che il datore di lavoro attua le misure indicate dal medico e, se possibile, adibisce il lavoratore a mansioni equivalenti o, in difetto, inferiori, conservando la retribuzione della mansione di provenienza.
L'RSPP, con il medico competente, esamina le postazioni compatibili: il controllo qualità e la piegatura con piano regolabile risultano adatti. Si valuta anche l'introduzione di carrelli a fondo mobile nello smistamento per ridurre le flessioni di tutti gli addetti. Il datore di lavoro comunica per iscritto la nuova mansione; il preposto della piegatura riceve solo le indicazioni operative necessarie, senza informazioni sulla diagnosi.
In che modo un caso individuale di limitazione può diventare l'occasione per migliorare le condizioni di lavoro dell'intero reparto?