In una palazzina per uffici di quattro piani convivono tre aziende: uno studio di architettura, una società di traduzioni e un'agenzia di comunicazione, per un totale di sessantacinque persone. L'agenzia assume una grafica che si muove in carrozzina e lavora al terzo piano. Il piano di emergenza dell'edificio prevede solo l'evacuazione per le scale e il divieto di usare l'ascensore.
Il D.M. 2 settembre 2021 chiede che il piano di emergenza contenga anche le misure per assistere le persone con esigenze speciali, considerando disabilità motorie, sensoriali o cognitive, temporanee o permanenti. In un edificio condiviso, l'articolo 26 del D.Lgs. 81/08 e i principi di cooperazione tra datori di lavoro rendono necessario un coordinamento: le scale, il sistema d'allarme e il punto di raccolta sono comuni, e un piano scritto da una sola azienda non basta.
L'RSPP dell'agenzia convoca i referenti delle altre aziende e l'amministratore dello stabile. Si individua uno spazio calmo protetto sul pianerottolo del terzo piano, si valutano un dispositivo di evacuazione su scale e la formazione di colleghi incaricati dell'assistenza, alternati per garantirne sempre la presenza. La lavoratrice partecipa direttamente alla definizione della procedura. Il datore di lavoro firma un protocollo comune con le altre aziende; i preposti verificano che gli incaricati siano presenti a ogni turno.
Quali rischi nasconde un piano che individua una sola persona come incaricata dell'assistenza a un collega con disabilità?