Modulo A – Schede tematiche · 17/20

Prefabbricati in cemento: l'RLS consultato a cose fatte

Uno stabilimento di manufatti prefabbricati in cemento, con novanta lavoratori, introduce un nuovo carroponte e modifica i turni del reparto getti. Le decisioni vengono comunicate al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza con una mail, a contratti già firmati e lavori già avviati. L'RLS chiede inoltre da mesi una copia del documento di valutazione, senza ottenerla.

L'articolo 50 del D.Lgs. 81/08 prevede che il rappresentante sia consultato preventivamente e tempestivamente sulla valutazione dei rischi, sull'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione, sulla designazione del responsabile del servizio, degli addetti alle emergenze e del medico competente, e sull'organizzazione della formazione. L'articolo 18, comma 1, lettera o, obbliga il datore di lavoro a consegnargli tempestivamente, su richiesta, copia del documento di valutazione, anche su supporto informatico, che va consultato esclusivamente in azienda. Una comunicazione a decisione presa non è una consultazione.

L'RSPP suggerisce di sanare la situazione con un incontro formale in cui l'RLS esamina il progetto del carroponte e il nuovo schema dei turni, e le sue osservazioni vengono verbalizzate. Il datore di lavoro consegna copia del documento di valutazione e stabilisce una procedura che prevede la consultazione prima di ogni modifica rilevante. Il capo reparto getti invita l'RLS al collaudo del carroponte e alle prove di sollevamento.

Che differenza c'è, nella pratica, tra consultare il rappresentante dei lavoratori e semplicemente informarlo, e come lo si dimostra?