Un centro di distribuzione con sessanta lavoratori cambia proprietà e il nuovo amministratore unico, proveniente dalla finanza, dichiara al primo incontro che della sicurezza si occuperà interamente il responsabile operativo, al quale intende lasciare anche la firma del documento di valutazione e la scelta del consulente esterno. Il RSPP uscente è in scadenza di contratto e nessuno ha ancora deciso se rinnovarlo.
L'art. 17 del D.Lgs. 81/08 individua due obblighi che il datore di lavoro non può delegare: la valutazione di tutti i rischi con l'elaborazione del documento previsto dall'art. 28 e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. L'art. 18 elenca poi molti altri obblighi, condivisi con i dirigenti secondo le attribuzioni e competenze conferite, che possono essere oggetto di delega nei limiti dell'art. 16. L'errore dell'amministratore è pensare che ogni compito sia trasferibile con una semplice indicazione verbale.
Il RSPP uscente prepara per la nuova proprietà un promemoria chiaro: chi è il datore di lavoro, quali scelte restano sue e quali possono essere affidate con atto formale al responsabile operativo. L'amministratore firma la nomina del RSPP e il DVR dopo averlo esaminato, mentre affida al responsabile operativo, come dirigente, la gestione quotidiana; i capi turno restano preposti con compiti di vigilanza su carrellisti e addetti al picking.
Ragioniamo in aula: come spieghereste in cinque minuti a un amministratore senza esperienza tecnica perché quella firma non può delegarla?