Un'impresa di costruzioni con quaranta addetti gestisce contemporaneamente sei cantieri. Il legale rappresentante ha firmato una delega in materia di sicurezza al direttore tecnico, ma il documento non prevede alcun budget: per acquistare parapetti, reti o un nuovo trabattello il direttore deve chiedere ogni volta l'autorizzazione all'ufficio acquisti, che spesso rimanda. Dopo un sopralluogo dell'organo di vigilanza ci si chiede se la delega regga.
L'art. 16 del D.Lgs. 81/08 consente la delega di funzioni solo a precise condizioni: atto scritto con data certa, delegato in possesso di professionalità ed esperienza adeguate, attribuzione dei poteri di organizzazione, gestione e controllo, autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni, accettazione scritta e adeguata pubblicità. La delega non elimina l'obbligo di vigilanza del delegante sul corretto espletamento delle funzioni trasferite. Senza autonomia di spesa il direttore tecnico non può davvero intervenire, e la delega rischia di essere considerata priva di effetti.
Il RSPP segnala per iscritto il problema e suggerisce di riscrivere l'atto prevedendo un fondo annuo dedicato e procedure rapide di acquisto per le urgenze. Il datore di lavoro firma la nuova delega, la rende nota ai capicantiere e stabilisce incontri periodici di verifica con il delegato; i preposti di cantiere segnalano direttamente al direttore tecnico le carenze di opere provvisionali.
Discutiamone: quali altri elementi di un atto di delega vi sembrano più spesso trascurati nelle piccole e medie imprese?