In un'officina di tranciatura con venticinque lavoratori, un operaio subisce l'amputazione di due falangi alla pressa eccentrica. Dalle prime verifiche emerge che la barriera fotoelettrica era stata esclusa con un ponticello per aumentare la produttività, che il capoturno ne era al corrente e che il DVR descriveva la macchina come dotata di protezioni efficienti. Il titolare chiede al consulente quali conseguenze possono arrivare e per chi.
Sul piano penale si profila il reato di lesioni personali colpose aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche, art. 590 del codice penale, oltre alle contravvenzioni del D.Lgs. 81/08. La posizione di garanzia del datore di lavoro, del dirigente e del preposto si fonda sull'art. 40, secondo comma, c.p., per cui chi ha il dovere giuridico di evitare un evento e non lo evita ne risponde come se lo avesse causato. Sul piano civile rileva l'art. 2087 c.c. e l'INAIL, dopo aver indennizzato il lavoratore, può esercitare l'azione di regresso. Se ricorre un interesse o vantaggio per l'ente, entra in gioco anche il D.Lgs. 231/01, art. 25-septies.
Il RSPP collabora alla ricostruzione dei fatti, aggiorna la valutazione della pressa e propone un sistema di verifica giornaliera dei dispositivi di sicurezza. Il datore di lavoro fa ripristinare subito la barriera e adotta provvedimenti verso chi l'ha manomessa; il capoturno, come preposto, riceve formazione specifica sul dovere di interrompere le lavorazioni non sicure.
Domanda per l'aula: quali comportamenti del capoturno, in questo caso, avrebbero potuto spezzare la catena che ha portato all'infortunio?